LEGGE 19 Marzo 1990, n. 55 - Art. 18
recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.
(OMISSIS)
Art. 18
1. Possono presentare offerte o comunque partecipare a gare per gli appalti di opere o lavori pubblici per i cui importi e categorie sono iscritte all'albo nazionale dei costruttori le imprese singole, ovvero associate o consorziate, ai sensi della normativa vigente.
2. Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto.
3. Salvo che la legge non disponga, per specifici interventi, ulteriori e diverse condizioni, l'affidamento in subappalto o in cottimo di qualsiasi parte delle opere o dei lavori pubblici compresi nell'appalto è autorizzato dall'ente o dall'amministrazione appaltante, qualora sussistano le seguenti condizioni:
che le opere da subappaltare o da affidare in cottimo, ivi compresi gli impianti e lavori speciali, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come sostituito dall'articolo 1 della legge 15 novembre 1986, n. 768, non superino complessivamente il quaranta per cento dell'importo netto di aggiudicazione dell'appalto con limite massimo del quindici per cento per le opere della categoria prevalente;
che l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo sia iscritta all'albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importo corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire lavori pubblici l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
alcuno dei divieti previsti dall'articoloche non sussista, nei confronti dell'impresa affidataria del subappalto o del cottimo, 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
che l'impresa abbia indicato all'atto dell'offerta le opere che intenda subappaltare o concedere in cottimo.
4. L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
5. Il contratto tra l'impresa appaltatrice e quella subappaltatrice deve essere trasmesso in copia autentica all'amministrazione o ente committente e al direttore dei lavori entro venti giorni dalla data del contratto stesso.
6. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 3, numero 2).
7. L'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma.
8. L'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. 8. Le stazioni committenti stabiliscono a carico delle imprese esecutrici l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
9. L'impresa che chiede l'autorizzazione ad avvalersi del subappalto o del cottimo deve presentare all'ente o amministrazione appaltante apposita documentata domanda da cui risultino gli elementi richiesti al comma 3, numeri 1), 2) e 4), corredata dalle certificazioni dell'albo nazionale dei costruttori o della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e dalla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio.
10. L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. Le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche alle associazioni temporanee di impresa e alle società anche consortili, di cui agli articoli 20 e 23-bis della legge 8 agosto 1977 n. 584, e successive modificazioni ed integrazioni, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le opere scorporabili, nonché alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche ed agli appalti pubblici stipulati a trattativa privata. Le medesime disposizioni si applicano altresì alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le opere o i lavori assunti in appalto.
12. Le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai noli a caldo o ai contratti similari che prevedano l'impiego di mano d'opera da parte dell'impresa affidataria.
13. Le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai casi in cui, in base alla normativa vigente, la presentazione di un'offerta o comunque l'affidamento, singolarmente ovvero con imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori, è consentita ad imprese la cui attività non sia riconducibile ad alcuna di quelle elencate dalle tabelle di classificazione per le iscrizioni all'albo nazionale dei costruttori.
14. Le disposizioni del presente articolo, escluse quelle di cui ai commi 5, 6 e 7, non si applicano ai subappalti o ai cottimi relativi ai lavori pubblici aggiudicati o affidati prima della data di entrata in vigore della presente legge. Fino al duecentoquarantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui al numero 2) del comma 3, relativa all'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori non si applica e l'affidamento in subappalto ed in cottimo può essere autorizzato dall'ente o dalla stazione appaltante, fermo restando l'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 21, secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n. 646.
(OMISSIS)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 gennaio 1991, n. 55 - Art. 9
Regolamento recante disposizioni per garantire omogeneità di comportamenti delle stazioni committenti relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di gara e capitolati speciali, nonché disposizioni per la qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare per l'esecuzione di opere pubbliche.
(OMISSIS)
Art. 9
Adeguamento dei capitolati speciali alla legge 19 marzo 1990, n. 55
1. La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la cassa edile - assicurativi ed infortunistici deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna.
2. La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale. Il direttore dei lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.
3. Il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori previsto al comma 8 dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, deve essere consegnato all'amministrazione e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre trenta giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi.
4. Il piano sarà aggiornato di volta in volta e coordinato, a cura dell'appaltatore, per tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
5. Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo.
6. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
(OMISSIS)
ART. 3/494 DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 1996, n. 494
( come modificato dal Decreto Legislativo 19 Novembre 1999, n. 526 )
Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.
(OMISSIS)
Art. 3
Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione esecutiva dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza, dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione esecutiva dell'opera, valuta attentamente, ogni qualvolta ciò risulti necessario, i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione in ognuno dei seguenti casi:
a) nei cantieri la entità presunta del cantiere è pari o superiore a 200 uomini/giorni;
b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell'allegato II;
4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10. 4-bis) - La disposizione di cuial comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamentodei lavori ad unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
5. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, può svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
6. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori; tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere.
7. Il committente o il responsabile dei lavori può sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori a unica impresa :
a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavori autonomi in relazioneai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio,industria e artigianato;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse Edili, nonchè un dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
(OMISSIS)
ART. 37 ( Casse Edili )
C.c.n.l. 5 luglio 1995 per le imprese edili ed affini
Art. 37
a)
In ciascuna circoscrizione territoriale è istituita la Cassa Edile. Essa è lo strumento per l'attuazione, per le materie di cui appresso, dei contratti e accordi collettivi stipulati fra l'ANCE, l'INTERSIND e la Fe.N.E.A.L. - U.I.L. la F.I.L.C.A. - C.I.S.L. e la F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. nonché fra le Organizzazioni territoriali ad esse rispettivamente aderentti.
I riferimenti alle Casse Edili contenuti nel presente contratto riguardano esclusivamente le Casse Edili costituite a norma del comma precedente. Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui al primo comma, non determinano effetti nei confronti delle Casse Edili previste dalla presente disciplina.
L'organizzazione, le funzioni, le contribuzioni e i versamenti alle Casse Edili sono definiti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui al primo comma e, nell'ambito di questi, dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni territoriali aderenti a quelle nazionali di cui sopra.
Gli obblighi di contribuzione e di versamento alle Casse Edili stabiliti per le imprese e per i lavoratori dai contratti e dagli accordi di cui al precedente comma sono correlativi ed inscindibili fra loro e pertanto non ne è ammesso il parziale adempimento.
Le Organizzazioni territoriali predette determinano la misura del contributo entro un massimo del 3%, sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25.
Il contributo può essere stabilito in misura superiore al 3% nel caso di specifiche esigenze finanziarie di singole Casse Edili accertate dall'organismo paritetico di cui al punto d) del presente articolo.
Il contributo complessivo di cui sopra è ripartito per 5/6 a carico dei datori di lavoro e per 1/6 a carico dei lavoratori.
La quota di contribuzione a carico dell'operaio deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga per il successivo versamento alla Cassa Edile.
La Cassa Edile è amministrata da un Comitato di Gestione nominato in misura paritetica dall'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro, da un lato, e dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori, dall'altro, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione ed il movimento dei fondi della Cassa Edile deve essere effettuato con firma abbinata nel rispetto della pariteticità della rappresentanza sindacale.
Il Presidente del Collegio sindacale deve essere iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.
Le prestazioni della Cassa Edile sono stabilite dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni nazionali contraenti e dagli accordi locali stipulati, per le materie non disciplinate dagli accordi nazionali suddetti, dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori delle predette Associazioni nazionali.
Le prestazioni demandate agli accordi locali sono concordate dalle Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente nei limiti delle disponibilità dell'esercizio accertate dal Comitato di Gestione.
Le regolamentazioni per le prestazioni, nazionali e territoriali, sono portate a conoscenza delle Casse Edili per l'automatica ed integrale applicazione.
Gli organi delle Casse Edili sono vincolati a non assumere decisioni in contrasto con gli accordi nazionali e a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatori degli accordi nazionali medesimi.
L'esercizio finanziario della Cassa Edile decorre dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.
I bilanci delle Casse Edili debbono essere approvati entro sei mesi dalla scadenza dell'esercizio e cioè entro il 31 marzo dell'anno successivo.
I bilanci consuntivi - situazione patrimoniale e conto economico - predisposti secondo lo schema unico adottato con l'accordo nazionale 18 luglio 1988, accompagnati dalla relazione del Presidente della Cassa Edile e dalla relazione del Collegio sindacale, corredati dalle schede statistiche approvate dalla Commissione nazionale paritetica per la Casse Edili, debbono essere trasmessi, entro trenta giorni dalla loro approvazione, alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, nonché alla Commissione nazionale per le Casse Edili per le conseguenti verifiche di conformità.
Entro i trenta giorni successivi alla trasmissione di cui al comma precedente le Organizzazioni territoriali si incontreranno per esprimere la loro valutazione, redigendo e sottoscrivendo apposito verbale.
Il verbale deve essere trasmesso, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, al Presidente della Cassa Edile, il quale ne darà lettura al Comitato di Gestione in occasione della prima riunione dello stesso.
In caso di inottemperanza degli obblighi di cui al comma diciannovesimo, i bilanci ed i relativi allegati sono acquisiti direttamente dalla Commissione nazionale paritetica.
Le schede statistiche sono messe a disposizione del'Osservatorio nazionale e degli altri Organismi a gestione paritetica.
b)
Con l'iscrizione alla Cassa Edile i datori di lavoro e gli operai sono vincolati al rispetto del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, degli accordi locali adottati a norma del contratto medesimo nonché dello Statuto e del Regolamento della Cassa stessa, con l'impegno di osservare integralmente, anche in applicazione di quanto previsto dall'art. 108, gli obblighi ed oneri derivanti dai contratti, accordi ed atti normativi medesimi.
La Cassa Edile raccoglierà, nelle occasioni e con modalità stabilite localmente dalle Organizzazioni di cui al primo comma della lettera a), una dichiarazione scritta ricognitiva dei predetti obblighi.
c)
Con l'iscrizione alla Cassa Edile i lavoratori e le imprese sono vincolati al versamento delle quote di adesione contrattuale di cui ai commi seguenti.
A carico dei datori di lavoro e dei lavoratori è posta una quota nazionale di adesione contrattuale in misura pari allo 0,222% degli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25, maggiorati del 18.50%, per i datori di lavoro ed in egual misura a carico degli operai.
L'importo della quota nazionale a carico degli operai è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed è versato - unitamente all'importo a proprio carico - alla Cassa Edile con la periodicità e le altre modalità previste per il versamento del contributo di cui al sesto comma della lettera a) del presente articolo.
Il gettito della quota nazionale di adesione contrattuale riscosso a carico dei datori di lavoro sarà attribuito all'ANCE; il gettito della quota nazionale di adesione contrattuale riscosso a carico dei lavoratori sarà attribuito alle Federazioni nazionali dei lavoratori.
La Cassa Edile provvederà a rimettere direttamente alle Associazioni nazionali predette gli importi di rispettiva competenza.
Le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali di cui al primo comma della lettera a) possono prevedere l'istituzione di quote territoriali di adesione contrattuale a carico, in misura paritetica, dei datori di lavoro e degli operai e da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25. Tale base di calcolo sarà maggiorata del 18,50% con accordo fra le competenti Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
L'importo della quota a carico degli operai è trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed è versato, unitamente all'importo a carico del datore di lavoro stesso, alla Cassa Edile secondo le modalità e alle condizioni da concordarsi localmente dalle Organizzazioni predette.
Il gettito della quota territoriale di adesione contrattuale riscosso a carico dei datori di lavoro sarà attribuito alla Associazione territoriale aderente all'ANCE; il gettito della quota territoriale di adesione contrattuale riscosso a carico dei lavoratori sarà attribuito alle Federazioni territoriali dei lavoratori.
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N.B. Per le aziende a partecipazione statale vedi nota in calce alla Premessa
d)
Le funzioni nazionali di indirizzo, controllo e coordinamento delle Casse Edili sono assicurate da un organismo paritetico a carattere permanente - Commissione nazionale per le Casse Edili - costituito tra le Associazioni nazionali di cui al primo comma della lettera a).
In particolare le funzioni di controllo e di coordinamento riguardano:
Le parti riaffermano l'importanza del ruolo delle Casse Edili nel sistema contrattuale del settore, ed a tal fine ritengono necessario il potenziamento dell'attività della Commissione nazionale paritetica, in particolare per le funzioni di controllo e coordinamento.
La commissione perseguirà in via prioritaria i seguenti obiettivi:
1) verifica della situazione delle prestazioni collaterali effettuate dalle Casse Edili per fornire indicazioni dirette a:
· realizzare una maggiore qualificazione dell'attività delle Casse;
· concentrare la spesa sugli interventi più validi;
· determinare l'armonizzazione e la maggiore omogeneità dei trattamenti sul territorio;
2) adozione per i bilanci delle Casse Edili e dei relativi piani dei conti di uno schema predisposto dalla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili. Le Casse Edili sono tenute ad applicare il suddetto schema e a trasmettere immediatamente alla Commisione nazionale i bilanci approvati con riferimento all'esercizio finanziario scaduto il 30 settembre dell'anno precedente per le conseguenti verifiche di conformità;
3) omogeneizzazione delle modalità relative agli adempimenti delle imprese verso la Cassa Edile, anche sul piano della modulistica, nonché dei criteri di acquisizione dei dati da parte delle Casse stesse; predisposizione delle indicazioni sull'impiego dei mezzi informatici, anche allo scopo di un miglior coordinamento dell'attività delle Casse Edili. Le parti si riservano di predisporre la regolamentazione dell'attività della Commissione comprese anche le necessità relative al suo funzionamento.
e) Fermo restando quanto previsto dal presente articolo in materia di prestazioni, le singole Casse Edili possono sottoporre alla Commissione nazionale paritetica questioni interpretative e prospettare esigenze in ordine alle materie ad esse demandate. Nelle materie definite dal contratto nazionale, le soluzioni interpretative date dalla Commissione nazionale, sono vincolanti per le Casse Edili.
f) La disciplina degli Statuti delle Casse Edili è contenuta nell'allegato E al presente contratto e nell'accordo nazionale 12 dicembre 1977. Le parti sono impegnate a procedere alla definizione dello schema nazionale di Statuto delle Casse Edili, sulla base di quanto previsto nell'allegato 26 e nel Protocollo allegato 31 all'accordo per il rinnovo del presente contratto.
ART. 19 ( Accantonamenti presso la Cassa Edile )
C.c.n.l. 5 luglio 1995 per le imprese edili ed affini
Art. 19
ACCANTONAMENTI PRESSO LA CASSA EDILE
Il trattamento economico spettante agli operai per le ferie (art. 16) e per la gratifica natalizia (art. 17) è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,50% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'art. 25, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli artt. 5 e 6 effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell'art. 18.
Gli importi della percentuale di cui al presente articolo vanno accantonati da parte delle imprese presso la Cassa Edile secondo quanto stabilito localmente dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
Tali importi sono accantonati al netto delle ritenute di legge secondo il criterio convenzionale individuato nell'allegato F al presente contratto.
Detta percentuale va computata anche sull'utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi impropri.
La percentuale di cui al presente articolo non va computata su:
La percentuale di cui al presente articolo non va inoltre computata su:
La percentuale complessiva va imputata per l'8,50% al trattamento economico per ferie, per il 10% alla gratifica natalizia.
La percentuale spetta all'operaio anche durante l'assenza dal lavoro per malattia anche professionale o per infortunio sul lavoro nei limiti della conservazione del posto con decorrenza dell'anzianità.
Durante l'assenza dal lavoro per malattia l'impresa è tenuta, nei limiti di cui all'art. 27, penultimo comma, ad accantonare presso la Cassa Edile la percentuale nella misura del 18,50% lordo (allegato F).
Durante l'assenza dal lavoro per malattia professionale o infortunio sul lavoro l'impresa è tenuta ad accantonare presso la Cassa Edile la differenza fra l'importo della percentuale e il trattamento economico corrisposto per lo stesso titolo dall'Istituto assicuratore (allegato F).
Gli accordi integrativi locali potranno stabilire che l'obbligo di cui ai commi precedenti sia assolto dalle imprese in forma mutualistica e con effetto liberatorio mediante il versamento alla Cassa Edile di un apposito contributo stabilito dagli accordi stessi e che potrà essere variato annualmente sulla base delle risultanze della relativa gestione.
Gli accordi locali stabiliranno altresì le modalità di versamento del contributo e di corresponsione agli operai aventi diritto degli importi di cui ai commi precedenti.
Nei casi di assenza dal lavoro per malattia o infortunio la percentuale va computata sulla base dell'orario normale di lavoro effettuato dal cantiere durante l'assenza dell'operaio ovvero sulla base dell'orario normale di lavoro localmente in vigore qualora i lavori del cantiere siano totalmente sospesi.
Gli importi come sopra acccantonati saranno corrisposti dalla Cassa Edile agli aventi diritto alle scadenze e secondo le modalità parimenti stabilite dagli accordi locali stipulati dalle Organizzazioni di cui sopra.
All'atto della cessazione del rapporto di lavoro all'operaio che ne faccia richiesta l'impresa è tenuta a comunicare per iscritto gli importi accantonati presso la Cassa Edile in base al presente articolo e dalla stessa non ancora liquidati all'operaio.
Con la disciplina contenuta nel presente articolo, considerata nella sua inscindibilità, si intendono integralmente assolti gli obblighi a carico dei datori di lavoro per la corresponsione e i trattamenti economici di cui agli artt. 16 e 17, per cui nulla è dovuto dalle imprese nei casi di assenza dal lavoro per cause diverse da quelle sopra previste.
La disciplina medesima tiene altresì conto degli interventi della Cassa integrazione guadagni, in caso di sospensione di lavoro per cause metereologiche e di sospensione di lavoro in genere.
ART. 15 ( Disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti )
C.c.n.l. 5 luglio 1995 per le imprese edili ed affini
Art. 15
DISCIPLINA DELL'IMPIEGO DI MANODOPERA NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI
Restano ferme le norme di legge che regolano l'appalto ed il subappalto di opere pubbliche.
a) L'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve disporre delle macchine e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto o del subappalto.
All'impresa appaltatrice o subappaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare anche macchine ed attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse con l'esecuzione dell'opera complessiva (ad esempio: gru, ponteggi, impianti di betonaggio).
b) L'impresa che, nell'esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto di lavoro, affidi in appalto o in subappalto le relative lavorazioni edili ed affini è tenuta a fare obbligo all'impresa appaltatrice o subappaltatrice di applicare nei confronti dei lavoratori da questa occupati nelle lavorazioni medesime il trattamento economico e normativo previsto nel presente contratto nazionale e negli accordi locali di cui all'art. 39 dello stesso.
L'impresa è tenuta a comunicare alla Cassa Edile, competente per il cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e a trasmettere la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed agli accordi locali di cui al comma precedente, redatta secondo il fac-simile concordato tra le Associazioni nazionali contraenti.
Analoga comunicazione sarà data agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza e alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
L'impresa appaltante o subappaltante è tenuta altresì a comunicare ai dirigenti della rappresentanza sindacale unitaria di cui all'art. 101 costituita nel cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e l'indicazione delle opere appaltate o subappaltate, della durata presumibile dei lavori e del numero presumibile dei lavoratori che verranno occupati, nonché a trasmettere ai dirigenti stessi la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed agli accordi locali di cui all'art. 39 redatta secondo il fac-simile concordato tra le Associazioni nazionali contraenti.
La comunicazione ai dirigenti della rappresentanza sindacale unitaria - o, in mancanza di questa, ai sindacati competenti per la circoscrizione territoriale, per il tramite dell'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro aderente alle Associazioni nazionali contraenti - deve essere effettuata quindici giorni prima dell'inizio della esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto e almeno prima dell'inizio medesimo.
c) Fermi gli adempimenti di cui alla precedente lettera b), l'impresa appaltante o subappaltante è tenuta in solido con l'impresa appaltatrice o subappaltatrice - la quale esegua lavori aventi per oggetto principale una o più delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del c.c.n.l. - ad assicurare ai dipendenti di quest'ultima adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo specificato al primo comma della lettera b).
d) Qualsiasi reclamo o richiesta, diretti a far valere nei confronti dell'impresa appaltante o subappaltante i diritti di cui alle lettere b) e c), debbono, a pena di decadenza, essere proposti entro sei mesi dalla cessazione delle prestazioni svolte dall'operaio nell'ambito delle lavorazioni oggetto dell'appalto o subappalto. In caso di controversia, ferma l'applicazione delle norme di cui all'art. 101 del presente contratto, il tentativo di conciliazione deve essere promosso nei confronti congiuntamente dell'impresa appaltante o subappaltante e dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice.
e) La disciplina di cui alle lettere precedenti si applica anche nei confronti dell'imprenditore che esercita l'attività di promozione ed organizzazione dell'intervento edilizio nonché nei confronti delle imprese concessionarie della sola esecuzione di opere pubbliche, per l'affidamento in appalto, ad imprese edili ed affini, della fase esecutiva delle opere.
f) E' compito della rappresentanza sindacale unitaria di cui all'art. 101 di intervenire nei confronti della Direzione aziendale per il pieno rispetto della disciplina sull'impiego di manodopera negli appalti e subappalti.
CHIARIMENTO A VERBALE
La disciplina di cui al presente articolo non si applica alle imprese per le quali vigono contratti collettivi di lavoro diversi da quelli riguardanti le imprese edili ed affini.
DICHIARAZIONE COMUNE
Le parti convengono che nell'ambito degli indirizzi di politica industriale di settore la disciplina dell'istituto del subappalto - nel quadro delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali di garanzia e tutela dei diritti dei lavoratori in ordine ai trattamenti economici e normativi, alla sicurezza e agli adempimenti contributivi - si configura come uno degli strumenti per l'efficiente organizzazione della produzione, la qualità e la flessibilità dell'impiego delle risorse umane e la continuità dell'occupazione, nonché per la specializzazione dell'impresa, al fine della qualificazione e della razionalizzazione del ciclo produttivo.
PROTOCOLLO SULLA TRASFERTA
A) Le parti convengono di effettuare una sperimentazione a livello regionale della disciplina della trasferta che sarà avviata a decorrere dal 1° Luglio 2000 sulla base dell'attuazione di quanto previsto alla lettera B).
Entro 3 mesi dalla stipula del presente accordo di rinnovo del c.c.n.l. le parti nazionali individueranno congiuntamente le regioni nelle quali effettuare la sperimentazione.
B) Le parti demandano alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE) :
C)
a) Fermo restando l'applicazione del contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, il trattamento economico derivante complessivamente all'operaio in trasferta dall'erogazione di minimo di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale della circoscrizione in cui si svolgono i lavori. L'eventuale integrazione è corrisposta a titolo di indennità territoriale temporanea.
b) L'impresa che esegue i lavori fuori della propria circoscrizione mantiene la propria iscrizione e quella degli operai in trasferta presso la Cassa Edile di provenienza.
c) L'impresa è tenuta a comunicare, anche con riferimento all'art. 18 della legge 19 Marzo 1990, n. 55, prima dell'inizio dei lavori, alla Cassa Edile della zona in cui si svolgono i lavori medesimi, l'elenco nominativo degli operai inviati in trasferta, precisando in quale cantiere essi operano. Tale comunicazione è aggiornata con periodicità mensile.
d) La Cassa Edile di provenienza documenta alla Cassa Edile del luogo di esecuzione dei lavori il numero di ore, l'importo dei salari ad essa denunciati nonchè i versamenti effettuati dall'impresa per ciascun operaio in trasferta ai fini del successivo punto e), trasferendo alla Cassa del luogo di esecuzione l'importo delle quote territoriali di adesione contrattuale afferenti gli operai in trasferta.
e) In applicazione della clausola sociale in vigore per le opere pubbliche compete alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori di rilasciare, su richiesta dell'impresa o del committente, il certificato di regolarità contributiva sulla base dei criteri definiti dalle parti nazionali sottoscritte nonchè sulla base della documentazione per gli operai in trasferta rilasciata dalla Cassa Edile di provenienza in applicazione del punto d).
D)
In caso di divergenze interpretative tra le Cassi Edili o singole imprese e Cassa Edile, la questione è rimessa alla decisione della Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE).
E)
La disciplina della trasferta contenuta nella lettera C del presente accordo sarà tempestivamente portata all'esame del Ministero del Lavoro agi effetti dell'osservanza dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, anche alla fine di rendere applicabile la presente normativa in via anticipata rispetto alla generalità del territorio per le circoscrizioni territoriali informatizzate e poste in rete al livello centrale e tra di loro. Le parti si incontreranno al termine di un anno dall'avvio della sperimentazione, al fine di valutare l'esito della stessa ed assumere le conseguenti determinazioni.
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ART. 22 ( Trasferta )
C.c.n.l. 5 luglio 1995 per le imprese edili ed affini
Art. 22 TRASFERTA
A) Norme generali
All'operaio in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in luogo diverso da quello ove la presta normalmente, è dovuto il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto.
L'operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre i limiti territoriali stabiliti dall'accordo locale di cui all'art. 39 ha diritto a percepire una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25, oltre al rimborso delle spese di viaggio. Restano ferme le eventuali maggiori percentuali già stabilite localmente.
Agli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato non si applicano le norme di cui ai commi precedenti, salvo il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto. Tuttavia, quando l'operaio sia comandato a prestare temporaneamente la propria attività per un impianto situato in comune diverso da quello per il quale è stato assunto, con una maggiore percorrenza per raggiungere il posto di lavoro di oltre 10 chilometri dai confini territoriali del Comune di assunzione, spetta all'operaio stesso una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 per ogni ora di effettivo lavoro.
La diaria di cui ai commi precedenti non è dovuta nel caso che il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.
L'operaio che percepisce la diaria di cui sopra ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro.
In caso di pernottamento in luogo, l'impresa è tenuta al rimborso delle spese di viaggio ed a provvedere per l'alloggio ed il vitto o al rimborso delle spese relative, ove queste non siano state preventivamente concordate in misura forfettaria. In caso di pernottamento in luogo, l'operaio non ha diritto alla diaria di cui al secondo comma.
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Fermo restando l'applicazione del contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, il trattamento economico derivante complessivamente all'operaio in trasferta dall'erogazione di minimo di paga base e indennità di contingenza nonché dell'indennità territoriale di settore e della quota assoggettata a contribuzione del trattamento di trasferta previsti dal contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, non può essere inferiore al trattamento complessivamente derivante dall'applicazione di minimo di paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale della circoscrizione in cui si svolgono i lavori. L'eventuale integrazione è corrisposta a titolo di indennità territoriale temporanea.
Nel caso di cantieri per i quali sia prevista una durata superiore a tre mesi, l'impresa dovrà iscrivere l'operaio in trasferta alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori a decorrere dal secondo periodo di paga successivo a quello in cui inizia la trasferta, semprechè l'operaio in tale secondo periodo di paga sia in trasferta per l'intero mese.
L'impresa ha facoltà di iscrivere l'operaio alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori anche per il periodo di trasferta anteriore al termine di cui al comma precedente.
Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti gli adempimenti dell'impresa per l'operaio in trasferta sono posti in essere verso la Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori, sulla base degli obblighi di contribuzione e versamento ivi vigenti.
Restano comunque iscritti alla Cassa Edile di provenienza gli operai dipendenti dalle imprese dei seguenti settori: costruzione di linee e condotte, riparazioni e manutenzioni stradali, armamento ferroviario, pali e fondazioni, accertamenti geognostici, produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato, produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato, verniciatura, impermeabilizzazione, stuccatura, manutenzione, ciminiere e forni, impianti industriali (isolamento termico ed acustico, coibentazioni, rivestimenti refrattari ed antiacidi), difesa fluviale. Le Associazioni stipulanti, su proposta della Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili, possono integrare la suddetta elencazione.
L'impresa è tenuta a darne comunicazione, anche con riferimento all'art. 18 della legge 19 marzo, n. 55, prima dell'inizio dei lavori, alla Cassa Edile della zona in cui si svolgono i lavori medesimi. Inoltre le parti convengono che l'impresa è tenuta a comunicare alla suddetta Cassa l'elenco degli operai inviati in trasferta, precisando in quale cantiere operano gli operai in trasferta. Tale comunicazione è effettuata con la periodicità prevista per gli operai iscritti alla Cassa Edile di provenienza.
Nei casi di cui al comma precedente, l'impresa è tenuta anche a documentare alla Cassa Edile nella cui zona si svolgono i lavori le periodiche denunce delle retribuzioni erogate ed i conseguenti versamenti effettuati presso la Cassa Edile di provenienza per gli operai in trasferta.
In mancanza, su richiesta della Cassa Edile della zona in cui si svolgono i lavori, la Cassa Edile di provenienza è tenuta a fornire la documentazione di cui al comma precedente.
In applicazione della clausola sociale in vigore per le opere pubbliche compete alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori di rilasciare il certificato di regolarità contributiva su richiesta dell'impresa o del committente. Nei casi di cui ai commi ottavo e undicesimo, il certificato di regolarità contributiva è rilasciato dalla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori sulla base dell'attestazione di tale regolarità per gli operai in trasferta emessa dalla Cassa Edile di provenienza.
DICHIARAZIONE A VERBALE
La disciplina di cui alla presente lettera A) entra in vigore dal 1° gennaio 1996. La nuova disciplina si applica anche agli operai già in trasferta alla suddetta data, allorchè il periodo di trasferta successivo a tale data raggiunga la durata prevista nell'ultima parte dell'ottavo comma del presente articolo.
Fino alla data del 1° gennaio 1996 restano in vigore le norme di cui alla lettera A) del c.c.n.l. 23 maggio 1991.
B) Norme per gli addetti ai lavori dell'armamento ferroviario.
Nei lavori di armamento delle linee ferroviarie, per "cantiere" si intende il tratto di linea, in tutta la sua estensione, oggetto di singolo contratto di appalto, anche se suddiviso in diversi tronchi o lotti. Per "posto di lavoro" si intende quel punto della linea ferroviaria progressivamente raggiunto nell'esecuzione del lavoro, nell'ambito del cantiere dove l'operaio deve prestare la sua opera.
L'operaio si deve trovare sul posto di lavoro all'ora fissata dall'orario di cantiere, munito degli attrezzi di lavoro.
Resta stabilito che all'operaio addetto ai lavori di armamento ferroviario - qualunque sia la natura del committente, pubblica o privata, e qualunque sia l'estensione del cantiere e/o l'ubicazione del posto di lavoro rispetto al Comune nel quale è stato assunto - è corrisposta una indennità di cantiere ferroviario del 15% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 per ogni ora di effettivo lavoro.
La predetta indennnità si intende comprensiva, in via convenzionale, delle spese di trasporto sostenute dall'operaio, del trattamento per il trasporto degli attrezzi qualora non siano consegnati sul posto di lavoro, nonché sostitutiva ed assorbente della diaria prevista dalle norme generali del presente articolo e dagli accordi integrativi territoriali, ove spettante nei casi di passaggio dell'operaio da un cantiere ad un altro e/o da un Comune ad un altro.
L'impresa, qualora richieda il pernottamento in luogo dell'operaio, deve provvedere al vitto e all'alloggio, od al rimborso delle spese relative, ove queste non siano state preventivamente concordate in misura forfettaria.
ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE - Stralcio del regolamento contrattuale (art. 30 - allegato C)
C.c.n.l. 5 luglio 1995 per le imprese edili ed affini
1. All'operaio che in un biennio abbia maturato l'anzianità professionale edile, anche in più circoscrizioni territoriali, le Casse Edili corrispondono nell'anno successivo, ciascuna per la propria competenza, la prestazione disciplinata dal presente Regolamento.
2. L'operaio matura l'anzianità professionale edile quando in ciascun biennio possa far valere almeno 2.100 ore computando a tale effetto le ore di lavoro ordinario prestate, nonché le ore di assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall'INPS e le ore di assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale indennizzate dall'INAIL. Ciascun biennio scade il 30 settembre precedente quello dell'erogazione. L'erogazione è effettuata dalla Cassa Edile in occasione del 1° maggio.
3. La prestazione per l'anzianità professionale edile è stabilita secondo importi crescenti, in relazione al numero degli anni nei quali l'operaio abbia percepito la prestazione medesima e calcolata moltiplicando gli importi di cui alla tabella coefficienti A.P.E. in vigore per il numero di ore di lavoro ordinario effettivamente prestaste in ciascuna categoria e denunciate alla cassa Edile per il secondo anno del biennio di cui al secondo comma del paragrafo 2. Nel caso di operai per i quali per un biennio computato dal 1° ottobre al 30 settembre non risultino registrate alla Cassa Edile ore di cui al paragr. 5 e che in un successivo biennio maturino il requisito di cui al paragr. 2, la prestazione è calcolata applicando l'importo previsto per la prima erogazione.
( Omissis )
5. Al fine di far conseguire agli operai dipendenti i benefici di cui al presente Regolamento, i datori di lavoro sono tenuti:
a) a dichiarare alla locale Cassa Edile le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate da ciascun operaio:
b) a versare alla Cassa Edile un contributo da calcolarsi sugli elementi della retribuzione al cui al 3) dell'articolo 25 del presente contratto, per tutte le ore di lavoro ordinario dichiarate a norma della lettera a), nonché sul trattamento economico per le festività di cui art. 18.
La misura del contributo è stabilita, in relazione alle esigenze della gestione, con accordo tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti. Il contributo affluisce ad un autonomo Fondo denominato "Fondo per l'anzianità professionale edile".
6. Agli effetti dell'accertamento del requisito previsto dal paragr. 2, la Cassa Edile registra a favore di ciascun operaio le ore di lavoro ordinario e le eventuali frazioni di ore dichiarate per le quali è stato versato il contributo previsto dal paragr. 5,
Agli effetti di cui sopra la Cassa Edile registra anche le ore di assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall'INPS e le ore di assenza dal lavoro per infortunio e malattia professionale indennizzate dall'INAIL. la Cassa Edile registra altresì:
1) 88 ore di assenza per congedo matrimoniale, su richiesta dell'operaio munita della necessaria documentazione, compresa l'attestazione dell'impresa in ordine all'effettivo godimento del congedo suddetto.
2) 88 ore per ogni mese intero di servizio militare di leva, su richiesta dell'operaio munita della certificazione necessaria e dell'attestazione dell'impresa in ordine alla costanza del rapporto di lavoro.
Agli effetti delle registrazioni di cui ai punti 1) e 2) nonché della registrazione delle eventuali ore di assenza indennizzate dall'INPS e dall'INAIL, delle quali la Cassa Edile non sia a conoscenza, la richiesta dell'operaio deve pervenire alla Cassa Edile entro tre mesi dalla scadenza del biennio valevole per la maturazione del requisito.
Nel caso in cui l'operaio si trasferisca da una ad altra circoscrizione territoriale, la Cassa Edile di provenienza, su richiesta dell'operaio medesimo, gli rilascia un attestato redatto secondo modello predisposto dalle Associazioni nazionali comprovante la sua posizione in ordine all'anzianità professionale edile.
L'operaio provvede a far pervenire tale attestato alla cassa Edile della circoscrizione nella quale si è trasferito. Lo stesso procedimento si applica anche in caso di eventuali successivi trasferimenti.
( Omissis )