Cassa Edile Genovese

Cassa Edile

CASSA EDILE - STATUTO

STATUTO
DELLA
CASSA EDILE GENOVESE

Art. 1

COSTITUZIONE CASSA EDILE E SUA DENOMINAZIONE

In conformità agli artt. 34 e 62 del contratto collettivo nazionale di lavoro 13 settembre 1957 ed all'art. 11 del contratto provinciale integrativo 21 ottobre 1957, è costituita in Genova a decorrere dal 1°dicembre 1958 la "Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza".

Art. 2

SEDE FUNZIONE E DURATA

La Cassa ha la sua sede in Genova ed è lo strumento per l'attuazione, per le materie indicate nel presente Statuto, dei Contratti e Accordi collettivi stipulati fra l'A.N.C.E. l'INTERSIND e le Federazioni Nazionali dei Lavoratori (FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA CGIL), che costituiscono la Federazione Lavoratori delle Costruzioni nonché fra l'Associazione degli Industriali Sezioni Edili di Genova, l'INTERSIND di Genova e la Feneal UIL, Filca CISL, Fillea CGIL della Provincia di Genova.

Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui al comma precedente, non determinano effetti nei confronti della Cassa Edile. La durata della Cassa è indeterminata nel tempo.

Art. 3

DOMICILIO LEGALE

Per quanto riguarda le assistenze ed i servizi gestiti dalla Cassa tutti gli operai ad essa iscritti ed i rispettivi Datori di lavoro eleggono domicilio legale presso la sede della Cassa medesima.

Art. 4

COMPITI

La Cassa provvede a:

a) Prestazioni di previdenza e di assistenza ;

b) Gestione accantonamento per ferie, gratifica natalizia e festività;

c) Ogni latro compito congiuntamente affidato dalle Associazioni di cui all'art. 2 del presente Statuto o, nell'ambito delle direttive di queste, congiuntamente dalle Organizzazioni territoriali della circoscrizione di Genova ad esse aderenti.

Art. 5

PRESTAZIONI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA

Le prestazioni della Cassa Edile sono stabilite dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni Nazionali di cui all'art. 2 del presente Statuto e dagli accordi locali stipulati, per le materie non disciplinate dagli accordi nazionali suddetti, dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della circoscrizione di Genova aderenti alle richiamate associazioni nazionali.

Le prestazioni demandate agli accordi locali sono concordate dalle Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente nei limiti delle disponibilità dell'esercizio accertate dal Comitato di gestione.

La Cassa Edile dà automaticamente ed integrale applicazione alle regolamentazioni per le prestazioni, nazionali e territoriali, stipulate fra le organizzazioni di cui a i commi precedenti.

Art. 6

RAPPORTO DI ISCRIZIONE

Sono iscritte alla Cassa datori di lavoro e lavoratori i cui rapporti sono regolati da contratti collettivi di lavoro stipulati dalle Organizzazioni di cui all'art. 2 o da altre Organizzazioni che abbiano aderito successivamente con accordi con le stesse.

Il rapporto dei lavoratori cessa per i seguenti motivi:

a) passaggio dell'iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro esercente un'attività diversa dall'edilizia e affini;

b) espatrio dell'iscritto;

c) cessazione definitiva dell'attività Lavorativa dell'iscritto a termine di legge.

Il rapporto dei datori di lavoro cessa per cessazione dell'attività.

Art. 7

CONTRIBUTI E VERSAMENTI ALLA CASSA

Le contribuzioni ed i versamenti alla Cassa Edile sono stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui all'art. 2 e, nell'ambito di questi, dagli accordi stipulati tra le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della circoscrizione di Genova ad esse aderenti.

Gli obblighi contributivi delle Imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile sono inscindibili tra loro.

Il Comitato di Gestione stabilisce le modalità per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

Art. 8

ORGANI DELLA CASSA EDILE

Sono organi della Cassa Edile:

  • il Comitato di Presidenza;
  • il Comitato di Gestione;
  • il Consiglio Generale;
  • il Collegio Sindacale.

Art. 9

COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente. Uno fra i membri nominati dall'Associazione Industriali Sezione Edili, di Genova, aderente all' ANCE assumerà la funzione di Presidente, su designazione della medesima.

Uno tra i membri nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori di cui all'art. 2 assumerà su designazione di queste, la funzione di Vice Presidente.

Spetta al Comitato di Presidenza di sovraintendere all'applicazione dello Statuto e dare esecuzione alla delibere del Comitato di gestione.

Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione e il movimento dei fondi della Cassa Edile deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.

Il Presidente presiede il Comitato di Gestione e il Consiglio Generale, ha la firma sociale e rappresenta legalmente la Cassa di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente ed il Vice Presidente potranno delegare per iscritto, di volta in volta ad altri membri del Comitato di Gestione, tutte o parti delle loro funzioni con pienezza di poteri.

Art. 10

COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato di Gestione ha il compito di provvedere all'amministrazione e gestione della Cassa compiendo gli atti necessari allo scopo.

In particolare il Comitato di Gestione predispone il piano previsionale delle entrate e delle uscite in attuazione agli accordi stipulati dalle Organizzazioni di cui all'art. 2 relativi ai contributi e alle prestazioni nonché il Bilancio Consuntivo.

Il Comitato di Gestione è nominato in misura paritetica dall'Associazione Industriali Sezione Edili di Genova aderente all'Ance e dalle organizzazioni territoriali dei lavoratori della circoscrizioni di Genova aderenti alle Organizzazioni nazionali di cui all'art. 2.

Il Comitato di Gestione è costituito complessivamente da 12 componenti. In caso di necessità i rappresentanti del Comitato di Gestione sono nominati dalle Associazioni nazionali rispettive.

Essi durano in carica 2 anni e possono essere riconfermati.

È però data facoltà all'Associazione e alle Organizzazioni designate di provvedere alla loro sostituzione prima dello scadere del biennio.

I membri del Comitato nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessanti, per qualunque causa, prima della scadenza del biennio, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Il Comitato di Gestione si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno tre membri del Comitato o dal Presidente o dal Vice Presidente o dal Collegio dei Sindaci. La convocazione del Comitato di Gestione è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a 48 ore.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Il Direttore della Cassa assiste alle riunioni con voto consultivo e ne è il Segretario.

Per la validità delle adunanze del Comitato di Gestione e delle deliberazioni relative è necessaria la presenza di almeno metà più uno dei suoi componenti.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Art. 11

CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale è composto da:

a) 12 componenti del Comitato di Gestione;

b) 3 componenti nominati dall'Associazione Industriali Sezione Edili di Genova aderente all'ANCE;

c) 3 componenti nominativi nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori rappresentate nel Comitato di Gestione.

Due dei posti di cui alle lettere b) e c ) possono essere coperti da rappresentanti nominati da organizzazioni diverse da quelle indicate nell'art. 10 alle condizioni e con le modalità previste dagli accordi stipulati fra le associazioni nazionali di cui all'art. 2.

Spetta al Consiglio Generale di:

  • esaminare e valutare il piano previsionale delle entrate e delle uscite;
  • approvare il bilancio consuntivo della Cassa;
  • decidere gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, datori di lavoro o lavoratori , in materia di contributi e di prestazioni.

Il Consiglio Generale delibera con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.

Il Direttore della Cassa assiste alle riunioni con voto consultivo e ne è il segretario.

Art. 12

GRATUITÀ DELLE CARICHE

Le cariche di cui all'art. 9-10 e 11 del presente Statuto sono gratuite. Peraltro ai componenti del Comitato di Presidenza potrà essere corrisposta una somma a titolo di Indennizzo e rimborso spese stabilita di anno in anno dal Comitato di Gestione.

Analogamente potrà essere deliberata la corresponsione di un gettone di presenza ai membri del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale.

Art. 13

COLLEGIO SINDACALE

1) Composizione.

Il Collegio Sindacale è composto di 3 membri effettivi di cui 2 designati rispettivamente dall'Associazione Industriali Sezione Edili di Genova e dei Sindacati dei lavoratori aderenti alle Associazioni Nazionali di cui all'art. 2.

Il terzo membro effettivo, che presiede il Collegio è scelto, di comune accordo, fra gli iscritti all'Albo dei revisori ufficiali dei conti.

In mancanza dell'accordo, la designazione è fatta dal Presidente del Tribunale di Genova.

Le predette organizzazioni designano inoltre 2 Sindaci supplenti (uno di parte Industriale e uno di parte operaia) destinati a sostituire i Sindaci effettivi eventualmente mancanti per causa di forza maggiore.

2) Durata.

I Sindaci sia effettivi che supplenti, durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

3) Compensi.

Ai Sindaci è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Comitato di Gestione.

4) Attribuzioni.

I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili Essi devono riferire al comitato di Gestione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni.

Il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci consuntivi della Cassa per controllarne la corrispondenza con i registri contabili.

Esso si riunisce ordinariamente una volta ogni 3 mesi ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci lo ritenga opportuno, ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.

La convocazione è fata senza alcuna formalità di procedura.

I Sindaci possono partecipare alle riunioni del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale senza voto deliberativo.

Art. 14

PERSONALE DELLA CASSA

A reggere gli Uffici della Cassa, assicurandone l'esatto funzionamento, il Comitato di Gestione nomina un Direttore le cui mansioni ed attribuzioni sono stabilite dal Comitato di Gestione stesso.

Il Comitato di Gestione fissa di volta in volta i requisiti per poter ricoprire la carica di Direttore.

L'assunzione dell'altro personale della Cassa è fatta dal Comitato di Gestione udito il parere del Direttore.

Il trattamento disciplinare, economico assicurativo e previdenziale, di tutto il personale dipendente della Cassa è deteterminato in base ai Contratti Collettivi di lavoro vigenti per la categoria Edile ed in conformità alle leggi che regolano la materia.

Art. 15

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale della Cassa è costituito:

a) dai beni mobili e immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo vengono in proprietà della Cassa;

b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti;

c) dalle somme che per qualsiasi titolo, previe occorrendo eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte del patrimonio della Cassa.

I capitali amministrativi dalla Cassa Edile possono essere impiegati in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, nonché in beni immobili destinati alle funzioni sociali della Cassa.

Art. 16

RENDITE

Le rendite della Cassa sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi ad essa spettanti sia da parte dei datori di lavoro che da parte dei lavoratori di cui all'art. 6, dedotta percentuale del 10% da accantonare a fondo di riserva;

b) dagli interessi attivi sui contributi anzidetti e sul fondo per gratifica natalizia, ferie e festività;

c) dagli interessi di mora per ritardati versamenti nella misura stabilita dalle Organizzazioni di cui all'art. 4 comma c;

d) dalle somme introitate a titolo di rimborso spese da parte degli operai, nella misura stabilita dal Comitato di Gestione, per la gestione del fondo per gratifica natalizia, ferie e festività;

e) dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità aventi scopo di immediata erogazione ovvero per sovvenzioni riguardanti la gestione ordinaria della Cassa;

f) dalle altre somme che per qualsiasi titolo, previe, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, vengono in possesso della Cassa.

Art. 17

PRELEVAMENTI E SPESE

Per le spese di impianto e di gestione la Cassa potrà valersi delle entrate di cui all'articolo precedente, esclusa quella di cui alla lett. e).

Ogni prelevamento di fondi ad ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario e straordinario, dovranno essere giustificati dalla relativa documentazione vistata dal Direttore e firmata dal Presidente e dal Vice Presidente.

Qualsiasi prelievo o pagamento per qualsivoglia titolo o causale deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente o di chi li sostituisce.

Agli effetti del presente articolo le persone chiamate a sostituire il Presidente e il Vice Presidente, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 del presente Statuto, devono essere munite di speciale delega scritta .

Art. 18

ESERCIZI FINANZIARI E BILANCI

Gli esercizi finanziari della Casa hanno inizio il 1° Gennaio di ogni anno e terminano al 31 Dicembre dello stesso.

La Gestione dell'accantonamento per ferie, gratifica natalizia e festività infrasettimanali e contributi contrattuali, ha inizio il 1° ottobre di ogni anno e termina al 30 settembre dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio il Comitato di Gestione provvede alla compilazione dei bilanci consuntivi riguardanti le singole gestioni della Cassa di cui all'art. 4 con la indicazione per ognuna di esse delle somme da esigere e di quelle effettivamente erogate.

Detti bilanci consuntivi devono essere approvati entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio, e cioè entro il 31 marzo di ciascun anno dal Consiglio Generale.

Conseguentemente essi devono essere messi a disposizione dal collegio dei Sindaci almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione in cui devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Generale.

Entro il 31 marzo di ogni anno devono essere compilati e approvati i bilanci preventivi.

Sia i bilanci consuntivi che quelli preventivi devono inoltre, entro un mese dalla loro approvazione, essere inviati alle Organizzazioni di cui all'art. 2 accompagnati dalla relazione del Presidente della Cassa e da quelle del Collegio dei Sindaci.

I bilanci consuntivi devono rispecchiare, in forma chiara e precisa, i risultati del rendiconto economico e dello stato patrimoniale; analogamente quelli preventivi devono contenere una sufficiente esatta previsione delle entrate e delle spese dell'esercizio finanziario cui si riferiscono.

Art. 19

LIQUIDAZIONE

La messa in liquidazione della Cassa Edile è disposta con accordo delle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 10, su conforme decisone congiunta delle Associazioni Nazionali di cui all'art2.

Dovrà operarsi la messa in liquidazione qualora la Cassa cessi ogni attività per disposizione di legge o qualora essa venga a perdere, per qualsiasi titolo o causa la propria autonomia finanziaria o funzionale.

In entrambe le ipotesi le Organizzazioni territoriali di cui all'art. 10 provvederanno alla nomina di 6 liquidatori, dei quali 3 nominati dall'Organizzazione di parte Industriale e 3 nominati dalle Organizzazioni di parte operaia in ragione di uno per ciascuna.

Trascorso un mese dalla messa in liquidazione provvederà in difetto, il Presidente del Tribunale di Genova.

Le anzidette Organizzazioni determinano, all'atto della messa in liquidazione della Cassa i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto a quelle istituzioni di assistenza, beneficenza ed istruzione a favore della categoria edile che saranno indicate dalle organizzazioni stesse. In caso di disaccordo, la devoluzione sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Genova, tenendo presenti i suddetti scopi e sentito il parere delle Organizzazioni che hanno costituito la Cassa.

Art. 20

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Qualunque modifica al presente Statuto deve essere deliberata dalle Organizzazioni di categoria costituenti la Cassa Edile di cui all'art. 10 Comma 3.

Art. 21

NORMA DI RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.

NORMA TRANSITORIA

Le modifiche statutarie adottate con atto in data odierna --------- entrano in vigore dal 1° Giugno 1978. Il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario in corso alla data di adozione delle modifiche statutarie sarà approvato dal Comitato di Gestione.

Genova, 13/03/1978

Firmato

GIAN LUIGI CROCE - PRESIDENTE

CARLO BARLETTI - NOTAIO

Registrato a Genova atti pubblici addì 30/03/78 n° 4996 con L. 10.000

Genova 04/04/1978

Numero 18865 del repertorio notarile

Numero 3018 progressivo dell'atto

ATTO DI RATIFICA DI MODIFICHE STATUTARIE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantotto ed addì ventiquattro dicembre in Genova, nel mio studio in Via Roma dieci interno dieci.

Avanti di me Dottor LORENZO ANSELMI Notaro, iscritto nel ruolo dei Distretti notarili riuniti di Genova e Chiavari, residente in Genova, senza assistenza di testimoni, poiché gli infrascritti Signori Comparenti, avendo i requisiti prescritti, vi hanno, col mio consenso, d'accordo fra loro, espressamente rinunziato.

Sono comparsi i Signori:

1) Ing. STEFANO DELLE PIANE, nato a Rapallo il 12 dicembre 1943, imprenditore nella sua qualità di Presidente della "ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI DELLA PROVINCIA DI GENOVA", con sede in Genova, Via XX Settembre 37/9, codice fiscale: 95008850109

2) SALVATORE SORACE, nato a Taurianova (Reggio Calabria) il 2 gennaio 1942, dirigente sindacale nella sua qualità di Segretario Generale della "FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI AFFINI - F.I.L.C.A. - C.I.S.L.", con sede in Genova, Piazza Campetto 4, codice fiscale: 80045430107

3) ANTONIO PERZIANO, nato a Crotone il 23 maggio 1951, dirigente sindacale nella sua qualità di Segretario Generale della "FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LEGNO, DELL'EDILIZIA E INDUSTRIE AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L.", con sede in Genova, Via San Giovanni D'Acri 6, codice fiscale: 80030010104

4) ERRICO SILVIO, nato a Monteroni (Lecce) il 2 gennaio 1940, dirigente sindacale nella sua qualità di Segretario Generale della "FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI AFFINI LEGNO- FE.N.E.A.L. - U.I.L.", con sede in Genova, Via San Vincenzo 54/3, codice fiscale: 80051830109.

Detti Signori Comparenti, della cui identità personale io notaro sono certo convengono di ratificare ai sensi di statuto la delibera del Comitato di Gestione della "CASSA EDILE GENOVESE DI MUTUALITÀ", con sede in Genova, in Via Cesarea 87 rosso,, delibera già assunta in data 2 dicembre 1998, avente ad oggetto "modifiche statutarie" in adeguamento di quanto disposto dal decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 (riordino delle discipline tributarie degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), e precisamente di ratificare le seguenti modifiche al vigente statuto:

1) L'inserimento all'art. 15 di un ultimo comma avente il seguente contenuto: "Durante la vita dell'ente è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge"

2) L'inserimento nell'art. 19 di un nuovo quarto comma avente il seguente contenuto: " Il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 c. 190 1. 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge". E richiesto io notaro ho ricevuto quest'atto, che ho letto ai Signori Comparenti che l'approvano e meco lo sottoscrivono. Consta di un foglio bollato, scritto a mia cura da persona di mia fiducia ed in parte da me su tre facciate e parte della quarta.

Firmato all'originale

STEFANO DELLE PIANE

ERRICO SILVIO

SORACE SALVATORE

PERZIANO ANTONIO

LORENZO ANSELMI Notaro

Atti civili e Radio Genova - Registrato al N. / Serie in data 13/01/99 - Esatte L. 250.000

Genova 01/02/1999