Cassa Edile Genovese

Imprese

IMPRESE - OBBLIGO E VANTAGGI

L'ISCRIZIONE - OBBLIGO E VANTAGGI

Obblighi di legge, contrattuali e convenienza dell'iscrizione di un'impresa alla Cassa Edile

 

L'art. 36 della Legge 300/70 ("Statuto dei lavoratori"), prevede che l'appaltatore di opere pubbliche deve applicare nei confronti dei propri dipendenti "condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona".

E' implicito che il concetto di "condizioni" implica non solo le condizioni "economiche" (vedi retribuzione) ma anche tutte quelle prestazioni aggiuntive che solo l'iscrizione alla Cassa Edile può garantire agli operai.

Molto più esplicita invece la Legge 19 marzo 1990, n. 55 ("Antimafia") là dove dispone (art. 18, comma 7) che l'esecutore di opere pubbliche deve:

· osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore;

· trasmettere all'ente committente - prima dell'inizio dei lavori - la documentazione della denuncia agli enti previdenziali inclusa la Cassa Edile;

· trasmettere periodicamente all'ente committente copia dei versamenti agli enti previdenziali, nonché di quelli dovuti "agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva" cioè le Casse Edili.

Sulla base di ciò, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, prevede (art.9) che "la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la Cassa Edile - deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori …." e che la trasmissione delle copie dei versamenti dovuti "agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva" deve essere effettuata con cadenza quadrimestrale.

Successivamente il Decreto Legislativo 14 agosto 1996 n. 494 ("Direttiva cantieri") - presupponendo che un'impresa che osservi le norme di legge e le prescrizioni contrattuali offra maggiori garanzie anche in materia di salute e sicurezza dei lavoratori - prevede (art. 3) che il committente, sia esso pubblico o privato, chieda alle imprese esecutrici dei lavori "l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti"; (quindi anche l'iscrizione alla Cassa Edile).

Dal punto di vista contrattuale possiamo ricordare che l'art. 37 del CCNL tratta ampiamente il tema della costituzione delle Casse, le loro funzioni, la loro organizzazione e, naturalmente, la conseguente obbligatorietà - per le imprese - di aderirvi.

L'art. 19 poi, prevede che gli accantonamenti per ferie e gratifica natalizia vadano effettuati presso le Casse Edili e sempre presso le Casse Edili vanno, anche, effettuati gli accantonamenti relativi all'anzianità professionale edile.

Nell'art. 15, infine, si dispone che l'impresa appaltante o subappaltante deve dare comunicazione alla Cassa Edile sia dell'avvenuto subappalto che della denominazione dell'impresa alla quale sono stati affidati i lavori e deve accertarsi che quest'ultima sia, a sua volta, iscritta alla Cassa.

In mancanza, l'impresa appaltante o subappaltante risponde in solido con l'impresa subappaltatrice del mancato rispetto delle disposizioni contrattuali.

A (parziale) compensazione dell'onere aggiuntivo (derivante dall'iscrizione alle Casse Edili) che viene richiesto alle imprese del settore edile rispetto a quelle degli altri comparti produttivi, dobbiamo ricordare che l'articolo 29 della Legge 341/95 concede una riduzione dei contributi I.N.P.S. dell'11,50% alle imprese purché siano iscritte alle Casse Edili e siano in regola con i relativi versamenti contributivi. Riduzione che è stata confermata anche per l'anno 2000.

Confermata anche l'agevolazione contenuta nel Decreto 7 maggio 1997 emanato dal Ministero del Lavoro a seguito di una delibera del Consiglio di amministrazione dell'I.N.A.I.L. che prevede per le aziende edili in regola con le norme relative alla sicurezza sul lavoro la possibilità di beneficiare di una riduzione del 10% sui premi dovuti all'I.N.A.I.L. purché aderiscano agli organismi paritetici territoriali previsti dall'art. 20 del D.L. n. 626/1994. In base a questo decreto, alle aziende edili che aderiscano agli organismi paritetici territoriali e che siano in regola con le norme della sicurezza e il versamento dei premi assicurativi almeno nel biennio precedente l'anno di applicazione della stessa agevolazione, viene concessa una riduzione del 10% del premio dovuto in base alle tariffe I.N.A.I.L..

Del resto si deve anche ammettere che buona parte degli accantonamenti e dei versamenti contributivi che le imprese sono tenute ad effettuare alle Casse Edili vanno a copertura di istituti contrattuali e di prestazioni alle quali sarebbero comunque tenute (ferie, gratifica natalizia, anzianità, malattia e infortunio, indumenti da lavoro e calzature di sicurezza) o consentono loro di fruire a condizioni agevolate dei servizi erogati dagli altri Enti paritetici (scuole e comitati antinfortunistici territoriali).